Lo Statuto dell'Associazione

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Lo Statuto dell'Associazione
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STATUTO - PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA’ RIUNITE  PISA
(approvato dall’Assemblea Straordinaria il 13 gennaio 2011)

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Titolo I – Principi generali

Art.1 – Denominazione, sede e emblema

1.             La “Pubblica Assistenza Società Riunite” fondata a Pisa il 30 settembre 1886 dalla Fratellanza Militare come “Compagnia di Pubblica Assistenza”, fusa nel 1909 con la Croce Bianca che era sorta nel 1894, e denominata in un primo tempo, insieme con questa “Società Riunite” di Soccorso e Beneficenza, ha la sua Sede legale nel comune di Pisa. L’eventuale variazione della sede purché questa non sia trasferita oltre il comune di Pisa, non comporterà modifica di Statuto fatta salva l’approvazione dell’Assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l’associazione è iscritta.

2.             L’Associazione ha una bandiera bianca, recante nel mezzo gli stemmi delle due originarie Società, circondata da tralci di quercia e lauro, con motto “Pubblica Assistenza – Società Riunite”. Ciascuna sezione potrà aver un vessillo proprio con fondo bianco, con lo stemma della Croce Pisana in campo rosso e con il simbolo particolare della sezione stessa.

Art. 2 – Principi fondamentali

1.             L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi in materia di volontariato.

2.             L’Associazione è laica ed apartitica, ispirata a sentimenti di umana solidarietà verso tutti, non fa distinzione di nazionalità, religione, convinzioni ideologiche e filosofiche e idee politiche.

3.             L’Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

4.             L’Associazione  rivolge la sua attività alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Scopi

1.             L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, attraverso lo sviluppo della cultura della solidarietà, attraverso  la tutela dei diritti dei cittadini.

2.             L'associazione in tale contesto assume il compito di:

a.    organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b.    ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c.     contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d.    favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

e.    operare, anche attraverso l’esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;

f.      organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap, della protezione civile e dell’antincendio boschivo ;

g.    prendere iniziative dirette comunque all’attivazione di sperimentazioni innovatrici;

h.    collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

1.             Per il raggiungimento degli scopi essa svolge quale attività principale il servizio di trasporto socio-sanitario.

2.             L’Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

a.    collaborare all’organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;

b.    gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;

c.     organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;

d.    promuovere ed organizzare la donazione del sangue;

e.    promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria;

f.      promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;

g.    organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di antincendio boschivo e di tutela dell’ambiente;

h.    promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento, organizzando forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al presente articolo;

i.      promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, del disagio, istituendo anche specifici servizi;

j.      promuovere, nell’ambito della Provincia di Pisa, lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, istituendo anche proprie sezioni e collaborando con le Associazioni di Volontariato esistenti;

k.     sostenere le famiglie colpite da lutto mediante anche la promozione di un servizio di onoranze e trasporti funebri con lo scopo anche di assicurare loro il minore disagio economico possibile;

l.      organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

m.  organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

n.    promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale; impegnarsi, in attuazione del principio di solidarietà, a fornire servizi di utilità sociale alla cittadinanza collaborando o surrogandosi agli Enti Pubblici preposti per l’espletamento di dati servizi;

o.    promuovere attività ricreative per i propri soci;

p.    svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale;

q.    costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai tesserati delle associate ANPAS;

r.      promuovere la costituzione di fondazioni con finalità benefiche e partecipare alla loro gestione.

3.    L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente Statuto.

Art. 5 - Gratuità

1.             L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

2.             Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte

 

 



Ultimo aggiornamento (Mercoledì 25 Gennaio 2012 10:28)

 
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